Art. 72
Relazione di controllo
In vigore dal 17 lug 2014
Relazione di controllo
1. Ogni controllo in loco effettuato a norma del presente titolo è oggetto di una relazione di controllo redatta dall’autorità di controllo competente o sotto la sua responsabilità.
La relazione si articola nelle parti seguenti:
a)
una parte generale contenente in particolare le seguenti informazioni:
i)
il beneficiario selezionato per il controllo in loco;
ii)
le persone presenti;
iii)
se il controllo era stato preannunciato al beneficiario e, in tal caso, il termine di preavviso;
b)
una parte in cui sono riportate separatamente le verifiche svolte in relazione a ciascuno degli atti e delle norme, contenente in particolare le seguenti informazioni:
i)
i criteri e le norme oggetto del controllo in loco;
ii)
la natura e la portata dei controlli eseguiti;
iii)
le risultanze;
iv)
gli atti e le norme in relazione ai quali sono state rilevate inadempienze;
c)
una parte contenente una valutazione dell’importanza delle inadempienze relative a ciascun atto e/o norma in base ai criteri di gravità, portata, durata e ripetizione in conformità all’articolo 99, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1306/2013, con indicazione dei fattori che determinerebbero l’aumento o la diminuzione della riduzione da applicare.
Nella relazione è indicato se le disposizioni relative al criterio o alla norma in questione consentono di non sanzionare ulteriormente l’inadempienza riscontrata o se il sostegno è concesso a norma dell’, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013.
2. Il paragrafo 1 si applica indipendentemente dal fatto che il beneficiario in questione sia stato selezionato per il controllo in loco a norma dell’ o sia stato oggetto di un controllo in loco in conformità alla normativa applicabile agli atti e alle norme in virtù dell’, paragrafo 2, o a seguito di un’inadempienza segnalata alla competente autorità di controllo in qualsiasi altro modo.
3. Entro tre mesi dalla data del controllo in loco il beneficiario è informato di ogni inadempienza rilevata.
A meno che non adotti immediatamente misure correttive per porre fine all’inadempienza rilevata ai sensi dell’articolo 99, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1306/2013, il beneficiario è informato, entro il termine di cui al primo comma del presente paragrafo, che è tenuto ad adottare misure correttive ai sensi dell’articolo 99, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
A meno che non adotti immediatamente misure correttive per porre fine all’inadempienza rilevata ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il beneficiario è informato, entro un mese dalla decisione di non applicare la sanzione amministrativa prevista in tale articolo, che è tenuto ad adottare misure correttive.
4. Fatta salva ogni disposizione particolare della normativa che si applica ai criteri e alle norme, la relazione di controllo è ultimata entro un mese dal controllo in loco. Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche.
Ove l’autorità di controllo competente non sia l’organismo pagatore, la relazione di controllo e, se del caso, i pertinenti documenti giustificativi sono trasmessi o resi accessibili all’organismo pagatore o all’autorità di coordinamento entro un mese dal suo completamento.
Tuttavia, se la relazione non contiene alcuna risultanza, uno Stato membro può decidere di non inviarla, purché l’organismo pagatore o l’autorità di coordinamento possa accedervi direttamente un mese dopo il suo completamento.
Storico versioni
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