Art. 68

Percentuale minima di controlli

In vigore dal 17 lug 2014
Percentuale minima di controlli 1.   In relazione ai criteri e alle norme di cui è responsabile, l’autorità di controllo competente effettua controlli in loco su almeno l’1 % del numero totale di beneficiari indicati all’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 di cui è responsabile. In deroga al primo comma, nel caso delle associazioni di persone di cui agli del regolamento (UE) n. 1305/2013 i singoli soci possono essere considerati beneficiari ai fini del calcolo del campione di controllo di cui al primo comma. La percentuale minima di controlli di cui al primo comma può essere raggiunta a livello di ciascuna autorità di controllo competente o a livello di ciascun atto o norma o gruppo di atti o di norme. Qualora i controlli non vengano effettuati dagli organismi pagatori, la percentuale minima di controlli può essere tuttavia raggiunta a livello di ciascun organismo pagatore. Ove la normativa applicabile agli atti e alle norme preveda già una percentuale minima di controllo, è applicata tale percentuale anziché quella indicata al primo comma. In alternativa, gli Stati membri possono decidere che ogni caso di inadempienza, individuato in occasione di un controllo in loco effettuato al di fuori del campione di cui al primo comma in applicazione della normativa applicabile agli atti e alle norme, sia comunicato all’autorità di controllo competente per l’atto o la norma in questione e da essa seguito. Si applicano le disposizioni di cui al presente capo e al titolo III, capi I, II e III. Per quanto riguarda gli obblighi di condizionalità in relazione alla direttiva 96/22/CE, l’applicazione di un livello di campionamento specifico dei piani di monitoraggio è ritenuta atta a soddisfare il requisito della percentuale minima stabilito al primo comma. 2.   In deroga al paragrafo 1, per raggiungere la percentuale minima di controllo ivi indicata a livello di ciascun atto o norma o gruppo di atti o di norme, lo Stato membro può: a) utilizzare i risultati dei controlli in loco effettuati conformemente alla normativa applicabile a detti atti e norme per i beneficiari selezionati, oppure b) sostituire i beneficiari selezionati con beneficiari oggetto di controlli in loco effettuati conformemente alla normativa applicabile a detti atti e norme, a condizione che tali beneficiari siano i beneficiari di cui all’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013. In tali casi i controlli in loco riguardano tutti gli aspetti degli atti o delle norme pertinenti definiti nell’ambito della condizionalità. Inoltre, lo Stato membro assicura che questi controlli in loco siano almeno altrettanto efficaci dei controlli in loco effettuati dalle autorità di controllo competenti. 3.   Nel fissare la percentuale minima di controllo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, non si tiene conto dei provvedimenti necessari di cui all’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013. 4.   Qualora i controlli in loco evidenzino una quantità significativa di inadempienze a un determinato atto o a una determinata norma, il numero dei controlli in loco da svolgere per l’atto o la norma in questione è aumentato nel periodo di controllo successivo. Nell’ambito di un determinato atto, l’autorità di controllo competente può decidere di limitare la portata di tali controlli in loco supplementari ai criteri che sono più spesso disattesi. 5.   Se uno Stato membro decide di avvalersi della facoltà di cui all’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, i provvedimenti necessari per verificare che i beneficiari abbiano posto rimedio alle inadempienze accertate si applicano a un campione costituito dal 20 % di tali beneficiari.
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Percentuale minima di controlli (Art. 68 Regolamento (UE) 2014/809) — Testo vigente | Portale Normativo