Art. 66

Pagamento degli aiuti in relazione ai controlli della condizionalità

In vigore dal 17 lug 2014
Pagamento degli aiuti in relazione ai controlli della condizionalità Se i controlli della condizionalità non possono essere ultimati prima del ricevimento dei pagamenti e dei premi annuali di cui all’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 da parte del beneficiario interessato, l’importo che deve essere versato dal beneficiario a seguito di una sanzione amministrativa è recuperato in conformità all’ del presente regolamento o tramite compensazione.
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