Art. 67

Responsabilità dell’autorità di controllo competente

In vigore dal 17 lug 2014
Responsabilità dell’autorità di controllo competente 1.   Le responsabilità delle autorità di controllo competenti sono le seguenti: a) gli organismi di controllo specializzati sono responsabili dello svolgimento del controllo e delle verifiche volti ad accertare il rispetto dei criteri e delle norme; b) gli organismi pagatori sono responsabili della fissazione di sanzioni amministrative nei singoli casi ai sensi del titolo IV, capo II, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e del capo III del presente titolo. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di affidare all’organismo pagatore il controllo e le verifiche relativi a tutti, o a parte dei, criteri, norme, atti o settori di condizionalità, purché lo Stato membro garantisca che l’efficacia del controllo e delle verifiche sia almeno pari a quella ottenuta affidando l’esecuzione del controllo e delle verifiche a un organismo di controllo specializzato.
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