Art. 67 · Responsabilità dell’autorità di controllo competente

Art. 67

Responsabilità dell’autorità di controllo competente

In vigore dal 17 lug 2014
Responsabilità dell’autorità di controllo competente 1.   Le responsabilità delle autorità di controllo competenti sono le seguenti: a) gli organismi di controllo specializzati sono responsabili dello svolgimento del controllo e delle verifiche volti ad accertare il rispetto dei criteri e delle norme; b) gli organismi pagatori sono responsabili della fissazione di sanzioni amministrative nei singoli casi ai sensi del titolo IV, capo II, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e del capo III del presente titolo. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di affidare all’organismo pagatore il controllo e le verifiche relativi a tutti, o a parte dei, criteri, norme, atti o settori di condizionalità, purché lo Stato membro garantisca che l’efficacia del controllo e delle verifiche sia almeno pari a quella ottenuta affidando l’esecuzione del controllo e delle verifiche a un organismo di controllo specializzato.
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