Art. 65

Sistema di controllo in materia di condizionalità

In vigore dal 17 lug 2014
Sistema di controllo in materia di condizionalità 1.   Gli Stati membri istituiscono un sistema atto a garantire un controllo efficace del rispetto della condizionalità. Tale sistema prevede in particolare: a) se l’autorità di controllo competente non è l’organismo pagatore, il trasferimento dei dati concernenti i beneficiari di cui all’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 dall’organismo pagatore agli organismi di controllo specializzati e/o, se del caso, tramite l’autorità di coordinamento; b) i metodi per la selezione dei campioni di controllo; c) indicazioni circa la natura e la portata dei controlli da effettuare; d) relazioni di controllo contenenti, in particolare, eventuali inadempienze riscontrate e una valutazione della gravità, della portata, della durata e della ripetizione delle stesse; e) se l’autorità di controllo competente non è l’organismo pagatore, il trasferimento delle relazioni di controllo dagli organismi di controllo specializzati all’organismo pagatore o all’autorità di coordinamento o ad entrambi; f) l’applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni da parte dell’organismo pagatore. 2.   Gli Stati membri possono predisporre una procedura nell’ambito della quale il beneficiario indica all’organismo pagatore gli elementi necessari per individuare i criteri e le norme a lui applicabili.
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