Art. 69

Selezione del campione di controllo

In vigore dal 17 lug 2014
Selezione del campione di controllo 1.   La selezione del campione di aziende da sottoporre a controlli in conformità all’ si basa, se del caso, su un’analisi dei rischi conforme alle disposizioni della normativa applicabile o su un’analisi dei rischi pertinente rispetto ai criteri o alle norme. Tale analisi dei rischi può essere basata a livello di una singola azienda agricola o di categorie di aziende o zone geografiche. L’analisi dei rischi può tenere conto di uno degli elementi seguenti o di entrambi: a) la partecipazione dei beneficiari al sistema di consulenza aziendale istituito a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1306/2013; b) la partecipazione dei beneficiari a un sistema di certificazione, se il regime in questione risulta pertinente per i criteri e le norme considerati. Uno Stato membro può decidere sulla base di un’analisi dei rischi di escludere dal campione di controllo basato sui rischi i beneficiari che partecipano a un sistema di certificazione di cui al secondo comma, lettera b). Tuttavia, quando il sistema di certificazione include solo una parte dei criteri e delle norme che il beneficiario è tenuto a rispettare nell’ambito della condizionalità, per i criteri o le norme che non sono contemplati dal sistema di certificazione si applicano fattori di rischio appropriati. Se l’analisi dei risultati del controllo rivela una frequenza significativa di casi di inadempienza ai criteri o alle norme inclusi in un sistema di certificazione di cui al secondo comma, lettera b), i fattori di rischio relativi ai criteri o alle norme di cui trattasi sono rivalutati. 2.   Il paragrafo 1 non si applica ai controlli effettuati a seguito di eventuali inadempienze segnalate alla competente autorità di controllo in qualsiasi altro modo. Tuttavia esso si applica ai controlli effettuati come verifica ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013. 3.   Per ottenere il fattore di rappresentatività si seleziona in modo casuale tra il 20 e il 25 % del numero minimo di beneficiari da sottoporre a controlli in loco indicato all’, paragrafo 1, primo comma. Tuttavia, se il numero di beneficiari da sottoporre a controlli in loco è superiore a tale numero minimo, la percentuale di beneficiari selezionati in modo casuale nel campione aggiuntivo non supera il 25 %. 4.   Se del caso, prima della fine del periodo di presentazione delle domande di cui trattasi, può essere effettuata una selezione parziale del campione di controllo sulla base delle informazioni disponibili. Il campione provvisorio è completato quando sono disponibili tutte le domande pertinenti. 5.   Il campione di beneficiari da controllare conformemente all’, paragrafo 1, può essere selezionato a partire dai campioni di beneficiari già selezionati in conformità agli articoli da 30 a 34 e ai quali si applicano le norme o i criteri pertinenti. Tuttavia questa possibilità non si applica al controllo dei beneficiari nell’ambito dei regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui agli del regolamento (UE) n. 1308/2013. 6.   In deroga all’, paragrafo 1, i campioni di beneficiari da sottoporre a controllo in loco possono essere selezionati alla percentuale minima dell’1 %, separatamente da ciascuna delle seguenti popolazioni di beneficiari soggetti agli obblighi di condizionalità a norma dell’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013: a) beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013; b) beneficiari che ricevono un sostegno nel settore vitivinicolo a norma degli del regolamento (UE) n. 1308/2013; c) beneficiari che ricevono i premi annuali di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), e agli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013. 7.   Ove, sulla base dell’analisi dei rischi applicata a livello delle aziende, si concluda che i non beneficiari rappresentano un rischio più elevato rispetto ai beneficiari di cui all’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013, tali beneficiari possono essere sostituiti da non beneficiari. In tal caso il numero complessivo di agricoltori sottoposti ai controlli raggiunge comunque la percentuale di controllo indicata all’, paragrafo 1, del presente regolamento. Le ragioni di tali sostituzioni sono adeguatamente motivate e documentate. 8.   È possibile combinare tra loro le procedure di cui ai paragrafi 5 e 6 qualora tale combinazione renda più efficace il sistema di controllo.
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