Art. 21
Requisiti relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell’ambito di misure di sostegno connesse agli animali
In vigore dal 17 lug 2014
Requisiti relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell’ambito di misure di sostegno connesse agli animali
1. Una domanda di aiuto per animale, quale definita all’, paragrafo 1, secondo comma, punto 15, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, o una domanda di aiuto nell’ambito delle misure di sostegno connesse agli animali, quale definita all’, paragrafo 1, secondo comma, punto 14, di detto regolamento, contengono tutte le informazioni necessarie a determinare l’ammissibilità all’aiuto e/o al sostegno, e in particolare:
a)
l’identità del beneficiario;
b)
un riferimento alla domanda unica se questa è già stata presentata;
c)
il numero e la specie degli animali per i quali viene presentata una domanda di aiuto o una domanda di pagamento e, per i bovini, il codice di identificazione degli animali;
d)
se del caso, l’impegno del beneficiario a detenere gli animali di cui alla lettera c) nella propria azienda durante un periodo, determinato dagli Stati membri, e informazioni sul luogo o sui luoghi di detenzione;
e)
ove opportuno, ogni documento giustificativo necessario a determinare l’ammissibilità al regime o alla misura di cui trattasi;
f)
una dichiarazione da parte del beneficiario di avere preso atto delle condizioni inerenti all’aiuto e/o al sostegno in questione.
2. Ciascun detentore di animali ha il diritto di ottenere dall’autorità competente, senza limitazioni, a intervalli ragionevoli e senza attese eccessive, l’accesso ai dati contenuti nella banca dati informatizzata degli animali relativi alla sua persona e ai suoi animali. Nel presentare la propria domanda di aiuto per animale o domanda di pagamento il beneficiario dichiara che i dati ivi contenuti sono esatti e completi o, se del caso, corregge i dati errati o completa quelli mancanti.
3. Gli Stati membri possono decidere che alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1 non debbano figurare nella domanda di aiuto per animale o nella domanda di pagamento se esse sono già state comunicate all’autorità competente.
4. Gli Stati membri possono introdurre procedure che permettano di utilizzare i dati contenuti nella banca dati informatizzata degli animali ai fini della domanda di aiuto per animale o della domanda di pagamento, purché tale banca dati offra le garanzie di certezza e di buon funzionamento necessarie per la corretta gestione dei regimi di aiuto o delle misure di sostegno in questione a livello dei singoli animali.
Le procedure di cui al primo comma possono consistere in un sistema che consenta al beneficiario di chiedere l’aiuto e/o il sostegno per tutti gli animali che, a una data o durante un periodo fissati dallo Stato membro, siano ammissibili all’aiuto e/o al sostegno sulla base dei dati contenuti nella banca dati informatizzata degli animali.
In tal caso, gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che:
a)
in conformità alle disposizioni applicabili al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno in questione, la data o il periodo di cui al secondo comma siano chiaramente definiti e noti al beneficiario;
b)
il beneficiario sia a conoscenza del fatto che ogni animale potenzialmente ammissibile che non risulti correttamente identificato o registrato nel sistema di identificazione e di registrazione degli animali sarà considerato alla stregua di un animale per il quale sono state riscontrate inadempienze ai sensi dell’ del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.
5. Gli Stati membri possono disporre che alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1 possano o debbano essere trasmesse tramite uno o più organismi da essi riconosciuti. Il beneficiario rimane tuttavia responsabile dei dati trasmessi.
Storico versioni
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