Art. 23

Recupero di diritti all’aiuto indebitamente assegnati

In vigore dal 17 lug 2014
Recupero di diritti all’aiuto indebitamente assegnati 1.   Qualora, successivamente all’assegnazione di diritti all’aiuto ai beneficiari a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, si riscontri che il numero di diritti all’aiuto assegnati era troppo elevato, il numero di diritti all’aiuto assegnati in eccedenza è riversato alla riserva nazionale o alle riserve regionali di cui all’ del regolamento (UE) n. 1307/2013. Se l’errore di cui al primo comma è stato compiuto dall’autorità competente o da un’altra autorità e se non poteva ragionevolmente essere scoperto dal beneficiario, il valore dei rimanenti diritti all’aiuto assegnati a detto beneficiario è adeguato di conseguenza. Se nel frattempo il beneficiario interessato dall’assegnazione di un numero troppo elevato di diritti all’aiuto ha trasferito i diritti all’aiuto ad altri beneficiari, l’obbligo di cui al primo comma incombe anche ai cessionari proporzionalmente al numero di diritti ad essi trasferiti, qualora il beneficiario destinatario dell’assegnazione iniziale non disponga di un numero di diritti sufficiente per compensare il numero dei diritti all’aiuto che gli sono stati indebitamente assegnati. 2.   Qualora, successivamente all’assegnazione di diritti all’aiuto ai beneficiari a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, si riscontri che i pagamenti ricevuti da un beneficiario per il 2014, di cui all’, paragrafo 2, primo comma, del medesimo regolamento, o il valore dei diritti all’aiuto detenuti da un beneficiario alla data di presentazione della sua domanda per il 2014, di cui all’, paragrafo 3, primo comma, del medesimo regolamento, o il valore unitario dei diritti all’aiuto di cui all’, paragrafo 5, del medesimo regolamento, o l’aumento del valore unitario dei diritti all’aiuto di cui all’, paragrafo 10, del medesimo regolamento, o il valore totale degli aiuti ricevuti da un beneficiario per l’anno civile precedente l’attuazione del regime di pagamento di base di cui all’, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento, siano troppo elevati, il valore di tali diritti all’aiuto basato sul riferimento errato per il beneficiario in questione è rettificato di conseguenza. La rettifica si applica anche ai diritti all’aiuto nel frattempo trasferiti ad altri beneficiari. Il valore della riduzione è riversato alla riserva nazionale o alle riserve regionali di cui all’ del regolamento (UE) n. 1307/2013. 3.   Qualora, successivamente all’assegnazione di diritti all’aiuto ai beneficiari conformemente al regolamento (UE) n. 1307/2013, si accerti che per lo stesso beneficiario sussistono sia la situazione di cui al paragrafo 1 che quella di cui al paragrafo 2, la rettifica del valore di tutti i diritti all’aiuto di cui al paragrafo 2 è effettuata prima che i diritti all’aiuto indebitamente assegnati siano riversati alla riserva nazionale o alle riserve regionali in conformità al paragrafo 1. 4.   Le rettifiche del numero e/o del valore dei diritti all’aiuto di cui al presente articolo non comportano un ricalcolo sistematico dei rimanenti diritti all’aiuto. 5.   Gli Stati membri possono decidere di non recuperare i diritti all’aiuto indebitamente assegnati qualora il valore complessivo di tali diritti all’aiuto, quale stabilito nel registro elettronico per l’identificazione e la registrazione dei diritti all’aiuto al momento delle verifiche effettuate in vista delle rettifiche di cui al presente articolo, sia pari o inferiore a 50 EUR in uno degli anni di attuazione del regime di pagamento di base a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013. Gli importi indebitamente versati per gli anni di domanda precedenti le rettifiche sono recuperati conformemente alle disposizioni dell’ del presente regolamento. Nel determinare tali importi indebitamente versati si tiene conto dell’impatto delle rettifiche di cui al presente articolo sul numero e, ove del caso, sul valore dei diritti all’aiuto per tutti gli anni in questione.
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