Art. 40
Controlli effettuati mediante telerilevamento
In vigore dal 17 lug 2014
Controlli effettuati mediante telerilevamento
Quando uno Stato membro effettua controlli in loco mediante telerilevamento, l’autorità competente:
a)
provvede alla fotointerpretazione delle ortoimmagini (aeree o satellitari) di tutte le parcelle agricole per ciascuna domanda di aiuto e/o domanda di pagamento da controllare, onde riconoscere le tipologie di copertura vegetale e, se del caso, il tipo di coltura, e misurare la superficie;
b)
effettua ispezioni fisiche in campo di tutte le parcelle agricole per le quali la fotointerpretazione non consente di verificare l’esattezza della dichiarazione delle superfici in maniera considerata soddisfacente dall’autorità competente;
c)
effettua tutti i controlli necessari alla verifica della conformità ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi inerenti alle parcelle agricole;
d)
adotta misure alternative per misurare la superficie, in conformità all’, paragrafo 1, di tutte le parcelle non oggetto di immagini.
Storico versioni
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