Art. 42
Controlli in loco
In vigore dal 17 lug 2014
Controlli in loco
1. I controlli in loco verificano che tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi siano soddisfatti e riguardano tutti gli animali per cui sono state presentate domande di aiuto o domande di pagamento nell’ambito dei regimi di aiuto per animale o delle misure di sostegno connesse agli animali da controllare.
Ove lo Stato membro abbia stabilito un periodo conformemente all’, paragrafo 1, lettera d), almeno il 50 % della percentuale minima di controlli in loco di cui all’ o all’ è ripartito durante tale periodo per il rispettivo regime di aiuto per animale o per la rispettiva misura di sostegno connessa agli animali.
Qualora lo Stato membro si avvalga della facoltà prevista dall’, paragrafo 3, sono sottoposti a controllo anche gli animali potenzialmente ammissibili quali definiti all’, paragrafo 1, secondo comma, punto 17, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.
I controlli in loco verificano in particolare che il numero di animali presenti nell’azienda per i quali sono state presentate domande di aiuto e/o domande di pagamento e, se del caso, il numero di animali potenzialmente ammissibili corrisponda al numero di animali iscritti nei registri e al numero di animali comunicati alla banca dati informatizzata degli animali.
2. I controlli in loco verificano inoltre:
a)
l’esattezza e la coerenza dei dati contenuti nel registro e delle comunicazioni alla banca dati informatizzata degli animali, mediante confronto con un campione di documenti giustificativi quali fatture di acquisto e di vendita, attestati di macellazione, certificati veterinari e, se del caso, passaporti per gli animali o documenti di trasporto, in relazione agli animali per i quali sono state presentate domande di aiuto o domande di pagamento nei sei mesi precedenti il controllo in loco; tuttavia, se sono riscontrate anomalie, il controllo è esteso ai 12 mesi precedenti il controllo in loco;
b)
che i bovini o gli ovini/i caprini siano identificati per mezzo di marchi auricolari o altri mezzi di identificazione, corredati, se del caso, dei passaporti degli animali o dei documenti di trasporto, e che siano iscritti nel registro e siano stati comunicati alla banca dati informatizzata degli animali.
Le verifiche di cui al primo comma, lettera b), possono essere effettuate su un campione casuale. Se il controllo del suddetto campione rivela un’inadempienza, tutti gli animali sono sottoposti a controllo o sono estrapolate conclusioni dal campione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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