Art. 33
Percentuale di controllo per i regimi di aiuto per animale
In vigore dal 17 lug 2014
Percentuale di controllo per i regimi di aiuto per animale
1. Per i regimi di aiuto per animale il campione di controllo per i controlli in loco effettuati annualmente copre, per ciascun regime di aiuto, almeno il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per tale regime di aiuto.
La percentuale è tuttavia elevata al 10 % del rispettivo regime di aiuto se la banca dati informatizzata degli animali non offre le garanzie di certezza e buon funzionamento necessarie per la corretta gestione del regime di aiuto in questione.
Il campione di controllo selezionato copre almeno il 5 % di tutti gli animali oggetto di domanda di aiuto per regime di aiuto.
2. Se del caso, il campione di controllo per i controlli in loco effettuati annualmente copre il 10 % degli altri servizi, enti o organizzazioni che forniscono prove per la verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi di cui all’, paragrafo 2.
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