Art. 34
Selezione del campione di controllo
In vigore dal 17 lug 2014
Selezione del campione di controllo
1. Le domande risultate non ricevibili o i richiedenti risultati non ammissibili al pagamento al momento della presentazione o dopo i controlli amministrativi non fanno parte della popolazione di controllo.
2. Ai fini degli , la selezione del campione è effettuata come segue:
a)
una percentuale compresa tra l’1 e l’1,25 % dei beneficiari che presentano domanda per il regime di pagamento di base o il regime di pagamento unico per superficie a norma del titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 è selezionata in modo casuale fra tutti i beneficiari che presentano domanda per tali regimi;
b)
una percentuale compresa tra l’1e l’1,25 % della popolazione di controllo per l’inverdimento è selezionata in modo casuale fra tutti i beneficiari selezionati conformemente alla lettera a). Se necessario per raggiungere tale percentuale, sono selezionati in modo casuale ulteriori beneficiari tra la popolazione di controllo per l’inverdimento;
c)
il restante numero di beneficiari nel campione di controllo di cui all’, paragrafo 1, lettera a), è selezionato sulla base di un’analisi di rischio;
d)
tutti i beneficiari selezionati in conformità alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo possono essere considerati parte dei campioni di controllo di cui all’, lettere da b) a e) e lettere g) e h). Se necessario per rispettare le percentuali minime di controllo, sono selezionati in modo casuale ulteriori beneficiari tra le rispettive popolazioni di controllo;
e)
tutti i beneficiari selezionati in conformità alle lettere da a) a d) del presente paragrafo possono essere considerati parte del campione di controllo di cui all’, lettera a). Se necessario per rispettare la percentuale minima di controllo, sono selezionati in modo casuale ulteriori beneficiari fra tutti i beneficiari che presentano domanda per il regime di pagamento di base o il regime di pagamento unico per superficie a norma del titolo III, capo 1, del regolamento (CE) n. 1307/2013;
f)
il numero minimo di beneficiari di cui all’, lettera f), è selezionato in modo casuale fra tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento nell’ambito del regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013;
g)
il numero minimo di beneficiari di cui all’, paragrafo 1, lettera b), è selezionato sulla base di un’analisi dei rischi fra tutti i beneficiari che possono fruire del pagamento per l’inverdimento e che sono esentati sia dall’obbligo di diversificazione delle colture sia dall’obbligo di costituzione delle aree di interesse ecologico in quanto non raggiungono le soglie di cui agli del regolamento (UE) n. 1307/2013 e che non sono soggetti agli obblighi di cui all’ dello stesso regolamento;
h)
una percentuale compresa tra il 20 e il 25 % del numero minimo di beneficiari di cui all’, paragrafo 1, lettere c), d) e h), è selezionata in modo casuale fra tutti i beneficiari selezionati conformemente alla lettera b) del presente paragrafo. Se necessario per raggiungere tale percentuale, sono selezionati in modo casuale ulteriori beneficiari fra tutti i beneficiari selezionati in conformità alla lettera a) del presente paragrafo. Il restante numero di beneficiari di cui all’, paragrafo 1, lettere c), d) e h), è selezionato sulla base di un’analisi dei rischi fra tutti i beneficiari selezionati in conformità alla lettera c) del presente paragrafo. Se necessario per rispettare le percentuali minime di controllo, sono selezionati sulla base di un’analisi dei rischi ulteriori beneficiari tra le rispettive popolazioni di controllo;
i)
una percentuale compresa tra il 20 e il 25 % del numero minimo di attuazioni collettive di cui all’, paragrafo 1, lettera e), è selezionata in modo casuale fra tutte le attuazioni collettive in conformità all’, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Il restante numero di attuazioni collettive di cui all’, paragrafo 1, lettera e), è selezionato sulla base di un’analisi dei rischi.
Il controllo in loco degli ulteriori beneficiari selezionati in conformità alle lettere d), e) e h), nonché dei beneficiari selezionati in conformità alle lettere f) e g) può essere limitato al regime di aiuto per cui sono stati selezionati se le percentuali minime di controllo degli altri regimi di aiuto per cui hanno presentato domanda sono già rispettate.
Il controllo in loco degli ulteriori beneficiari selezionati in conformità all’, paragrafo 3, e al primo comma, lettera h), del presente paragrafo, nonché dei beneficiari selezionati in conformità al primo comma, lettera i), del presente paragrafo può essere limitato alle pratiche di inverdimento per cui sono stati selezionati se le percentuali minime di controllo degli altri regimi di aiuto e delle pratiche di inverdimento che sono tenuti a osservare sono già rispettate.
Ai fini dell’ gli Stati membri garantiscono la rappresentatività del campione di controllo con riguardo alle diverse pratiche.
3. Ai fini degli , la prima quota del 20-25 % del numero minimo di beneficiari da sottoporre a controlli in loco è selezionata in modo casuale. Il restante numero di beneficiari da sottoporre a controlli in loco è selezionato sulla base di un’analisi dei rischi.
Ai fini dell’ gli Stati membri, a seguito di un’analisi dei rischi, possono selezionare specifiche misure di sviluppo rurale che si applicano ai beneficiari.
4. Se il numero di beneficiari da sottoporre a controlli in loco è superiore al numero minimo di beneficiari di cui agli articoli da 30 a 33, la percentuale dei beneficiari selezionati in modo casuale nel campione aggiuntivo non supera il 25 %.
5. L’efficacia dell’analisi dei rischi è valutata e aggiornata su base annua come segue:
a)
stabilendo la pertinenza di ogni fattore di rischio;
b)
confrontando i risultati della differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata del campione selezionato sulla base dell’analisi dei rischi e in modo casuale di cui al paragrafo 2, primo comma; oppure confrontando i risultati della differenza tra gli animali dichiarati e gli animali determinati del campione selezionato sulla base dell’analisi dei rischi e in modo casuale di cui al paragrafo 2, primo comma;
c)
tenendo conto della situazione specifica e, se del caso, dell’evoluzione della pertinenza dei fattori di rischio nello Stato membro;
d)
tenendo conto della natura dell’inadempienza che determina un aumento della percentuale di controllo in conformità all’.
6. L’autorità competente registra i motivi della selezione di ciascun beneficiario da sottoporre a un controllo in loco. L’ispettore che procede al controllo in loco ne è debitamente informato prima dell’inizio del controllo stesso.
7. Se del caso, prima del termine ultimo di cui all’ può essere effettuata una selezione parziale del campione di controllo sulla base delle informazioni disponibili. Tale campione provvisorio è completato quando sono disponibili tutte le pertinenti domande di aiuto o di pagamento.
Storico versioni
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