Art. 45

Verifica del tenore di tetraidrocannabinolo nelle colture di canapa

In vigore dal 17 lug 2014
Verifica del tenore di tetraidrocannabinolo nelle colture di canapa 1.   Ai fini dell’, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri stabiliscono il sistema per determinare il tenore di tetraidrocannabinolo (in appresso «THC») delle colture di cui all’allegato I del presente regolamento. 2.   L’autorità competente dello Stato membro conserva i dati relativi al tenore di THC riscontrato. Tali dati comprendono, per ogni varietà, almeno il tenore di THC riscontrato in ogni campione, espresso in percentuale con due decimali, il procedimento utilizzato, il numero di prove eseguite, il momento del prelievo del campione e le misure adottate a livello nazionale. 3.   Se il tenore medio di THC di tutti i campioni di una data varietà risulta superiore a quello fissato all’, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, nell’anno di domanda successivo gli Stati membri applicano a tale varietà la procedura B di cui all’allegato I del presente regolamento. Tale procedura è applicata negli anni di domanda successivi a meno che tutti i risultati analitici della varietà data rivelino un tenore di THC inferiore a quello fissato all’, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Se il tenore medio di THC di tutti i campioni di una data varietà risulta per il secondo anno consecutivo superiore a quello fissato all’, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, lo Stato membro comunica alla Commissione l’autorizzazione di vietare la commercializzazione di tale varietà a norma dell’ della direttiva 2002/53/CE del Consiglio (20). La comunicazione è trasmessa entro il 15 novembre dell’anno di domanda di cui trattasi. In tale Stato membro, la varietà oggetto della domanda non è ammissibile ai pagamenti diretti a partire dall’anno di domanda successivo. 4.   Ai fini dell’esecuzione dei controlli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, le colture di canapa sono mantenute in condizioni normali di crescita, secondo le pratiche locali, per almeno 10 giorni dalla fine della fioritura. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare la raccolta della canapa nel periodo compreso tra l’inizio della fioritura e il decimo giorno successivo alla fine della medesima purché gli ispettori indichino, per ogni parcella interessata, le parti rappresentative che devono continuare a essere coltivate a fini di ispezione nei dieci giorni successivi alla fine della fioritura, secondo il metodo descritto nell’allegato I. 5.   Le comunicazioni di cui al paragrafo 3 sono effettuate in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (21).
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