Art. 46
Campo di applicazione
In vigore dal 17 lug 2014
Campo di applicazione
Il presente titolo si applica alle spese sostenute per le misure di cui agli articoli da 14 a 20, all’, paragrafo 1, con l’eccezione del premio annuale di cui alle lettere a) e b), all’, all’, paragrafo 9, agli e all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all’, all’, lettera a), punto vi), e lettera b), punti ii), vi) e vii), all’, lettera b), punti i) e iii) per quanto riguarda i costi di impianto, e agli del regolamento (CE) n. 1698/2005.
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