Art. 46 · Campo di applicazione

Art. 46

Campo di applicazione

In vigore dal 17 lug 2014
Campo di applicazione Il presente titolo si applica alle spese sostenute per le misure di cui agli articoli da 14 a 20, all’, paragrafo 1, con l’eccezione del premio annuale di cui alle lettere a) e b), all’, all’, paragrafo 9, agli e all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all’, all’, lettera a), punto vi), e lettera b), punti ii), vi) e vii), all’, lettera b), punti i) e iii) per quanto riguarda i costi di impianto, e agli del regolamento (CE) n. 1698/2005.
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