Art. 36

Riduzione della percentuale di controllo

In vigore dal 17 lug 2014
Riduzione della percentuale di controllo 1.   Le percentuali di controllo di cui al presente capo possono essere ridotte soltanto in relazione ai regimi di aiuto o alle misure di sostegno contemplati dal presente articolo. 2.   In deroga all’, lettere a), b) e f), gli Stati membri possono decidere, per quanto riguarda il regime di pagamento di base, il regime di pagamento unico per superficie, il pagamento ridistributivo e il regime per i piccoli agricoltori, di ridurre al 3 % il livello minimo dei controlli in loco da effettuare annualmente per ciascun regime. Il primo comma si applica solo se è posto in essere in conformità all’, paragrafo 2, un sistema di intersezione spaziale di tutte le domande di aiuto con il sistema di identificazione delle parcelle agricole e se sono effettuate verifiche incrociate su tutte le domande di aiuto per evitare che la stessa superficie sia oggetto di una doppia domanda di aiuti nel corso dell’anno precedente l’applicazione di detto primo comma. Per gli anni di domanda 2015 e 2016 il tasso di errore riscontrato nel campione casuale verificato durante i controlli in loco non può superare il 2 % nei due precedenti esercizi finanziari. Il tasso di errore è certificato dallo Stato membro in conformità alla metodologia elaborata a livello dell’Unione. 3.   In deroga all’, lettere a), b) e f), gli Stati membri possono decidere, per quanto riguarda il regime di pagamento di base, il regime di pagamento unico per superficie, il pagamento ridistributivo e il regime per i piccoli agricoltori, di ridurre il campione di controllo al campione selezionato in conformità all’, paragrafo 2, primo comma, lettera a), se sono svolti controlli basati sulle ortoimmagini utilizzate per l’aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’ del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il primo comma si applica solo se gli Stati membri aggiornano sistematicamente il sistema di identificazione delle parcelle agricole e, entro un triennio al massimo, sottopongono a controllo tutti i beneficiari situati nell’intera zona compresa nel sistema, coprendo almeno il 25 % all’anno degli ettari ammissibili registrati nel sistema di identificazione delle parcelle agricole. Tuttavia, tale percentuale di copertura minima annuale non si applica agli Stati membri con meno di 150 000 ettari ammissibili registrati nel sistema di identificazione delle parcelle agricole. Prima di applicare il primo comma gli Stati membri sono tenuti ad aver completato l’aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole interessate nel triennio precedente. Le ortoimmagini utilizzate per l’aggiornamento non possono avere più di 15 mesi alla data del loro utilizzo ai fini dell’aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole. La qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, valutata a norma dell’ del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 nei due anni che precedono l’applicazione del primo comma, è sufficiente per garantire la verifica effettiva delle condizioni di concessione dell’aiuto. La decisione di cui al primo comma può essere adottata a livello nazionale o regionale. Ai fini del presente comma, una regione comprende l’intera superficie interessata da uno o più sistemi autonomi di identificazione delle parcelle agricole. Il paragrafo 2, terzo comma, si applica mutatis mutandis. 4.   In deroga all’, paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di ridurre il livello minimo dei controlli in loco svolti ogni anno civile al 3 % dei beneficiari che hanno presentato domanda per le misure di sviluppo rurale che rientrano nell’ambito del sistema integrato. Tuttavia, il primo comma non si applica ai beneficiari che includono le pratiche equivalenti di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013. 5.   I paragrafi 2, 3 e 4 si applicano solo se sono soddisfatte le condizioni generali per la riduzione del livello minimo dei controlli in loco fissate dalla Commissione in conformità all’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013. Se una qualsiasi di tali condizioni o le condizioni di cui ai paragrafi 2 o 3 del presente articolo non sono più soddisfatte, lo Stato membro revoca immediatamente la decisione di ridurre il livello minimo dei controlli in loco e applica il livello minimo dei controlli in loco previsto all’, lettere a), b) e f), e/o all’ a decorrere dall’anno di domanda successivo per i regimi di aiuto o le misure di sostegno in questione. 6.   In deroga all’, lettera g), quando uno Stato membro introduce un sistema di autorizzazione preventiva per la coltivazione della canapa, il livello minimo dei controlli in loco può essere ridotto al 20 % delle superfici dichiarate per la produzione di canapa di cui all’, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013. In tal caso lo Stato membro comunica alla Commissione le modalità di applicazione e le condizioni relative al sistema di autorizzazione preventiva nell’anno che precede l’applicazione della percentuale di controllo ridotta. Qualsiasi modifica di dette modalità di applicazione o condizioni è comunicata alla Commissione senza indebito ritardo.
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