Art. 62

Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri

In vigore dal 17 lug 2014
Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri Per quanto riguarda le spese sostenute a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, si applicano mutatis mutandis gli articoli da 48 a 51 e l’ del presente regolamento. I controlli amministrativi di cui all’ e i controlli in loco di cui all’ sono effettuati da un’entità che è funzionalmente indipendente dall’entità che autorizza il pagamento dell’assistenza tecnica.
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