Art. 60
Leader
In vigore dal 17 lug 2014
Leader
1. Gli Stati membri attuano un idoneo sistema di supervisione dei gruppi di azione locale.
2. Per quanto riguarda le spese sostenute a norma dell’, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, gli Stati membri possono delegare lo svolgimento dei controlli amministrativi di cui all’ del presente regolamento a gruppi di azione locale, nell’ambito di una delega formale. Spetta tuttavia agli Stati membri la responsabilità di verificare che il gruppo di azione locale possieda la capacità amministrativa e di controllo a tal fine necessaria.
Nel caso della delega di cui al primo comma, l’autorità competente svolge controlli regolari sui gruppi di azione locale, che comprendono controlli della contabilità e controlli amministrativi a campione.
L’autorità competente svolge inoltre i controlli in loco di cui all’ del presente regolamento. Per quanto riguarda il campione di controllo per la spesa riguardante Leader, si applica almeno una percentuale pari a quella di cui all’ del presente regolamento.
3. Per quanto riguarda le spese sostenute a norma dell’, paragrafo 1, lettere a), d) e e), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell’, paragrafo 1, lettere b) e c), dello stesso regolamento, qualora il gruppo di azione locale sia il beneficiario del sostegno, i controlli amministrativi sono eseguiti da persone indipendenti dal gruppo di azione locale interessato.
Storico versioni
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