Art. 59

Gestione del rischio

In vigore dal 17 lug 2014
Gestione del rischio Per quanto riguarda il sostegno specifico di cui all’ del regolamento (UE) n. 1305/2013, l’autorità competente verifica in particolare tramite controlli amministrativi e controlli in loco a campione: a) che gli agricoltori fossero ammissibili al sostegno a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013; b) nel controllare le domande di pagamento tramite i fondi di mutualizzazione a norma dell’, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1305/2013, che le compensazioni siano state versate integralmente agli agricoltori affiliati ai sensi dell’, paragrafo 3, del suddetto regolamento.
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