Art. 57
Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
In vigore dal 17 lug 2014
Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
Per le operazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013, l’autorità competente verifica, tramite controlli amministrativi e controlli in loco a campione, il rispetto di quanto segue:
a)
il piano aziendale ai sensi dell’, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell’ del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione (22), incluso nel caso dei giovani agricoltori il requisito che rispondano alla definizione di «agricoltore in attività» di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
b)
la norma relativa al periodo di grazia per soddisfare le condizioni relative all’acquisizione delle competenze professionali di cui all’, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione (23).
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