Art. 19

Domande relative alla partecipazione al regime per i piccoli agricoltori e al ritiro dallo stesso

In vigore dal 17 lug 2014
Domande relative alla partecipazione al regime per i piccoli agricoltori e al ritiro dallo stesso 1.   Le domande di partecipazione al regime per i piccoli agricoltori di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 presentate nel 2015 contengono un riferimento alla domanda unica presentata per l’anno di domanda 2015 dal medesimo beneficiario e, se del caso, una dichiarazione con la quale il beneficiario attesta di aver preso atto delle condizioni particolari relative al regime per i piccoli agricoltori previste all’ del medesimo regolamento. Gli Stati membri possono decidere se la domanda di cui al primo comma debba essere presentata insieme alla domanda unica o come parte della stessa. 2.   A decorrere dall’anno di domanda 2016 gli Stati membri prevedono la procedura semplificata di domanda di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013. 3.   I moduli prestabiliti da utilizzare nella procedura di domanda di cui al paragrafo 2 sono elaborati sulla base delle informazioni trasmesse con la domanda unica presentata per l’anno di domanda 2015 e recano in particolare: a) tutte le informazioni aggiuntive necessarie per stabilire la conformità con l’ del regolamento (UE) n. 1307/2013 e, se del caso, tutte le informazioni aggiuntive necessarie per confermare che il beneficiario soddisfa ancora le condizioni dell’ del medesimo regolamento; b) una dichiarazione del beneficiario in cui attesta di aver preso atto delle condizioni particolari relative al regime per i piccoli agricoltori previste all’ del regolamento (UE) n. 1307/2013. Qualora uno Stato membro adotti il metodo di pagamento di cui all’, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 senza applicare il terzo comma dello stesso, in deroga al primo comma del presente paragrafo i moduli prestabiliti sono forniti in conformità alla sezione 1 del presente capo. 4.   I beneficiari che decidono di ritirarsi dal regime per i piccoli agricoltori in un anno successivo al 2015 in conformità all’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 o dell’, paragrafo 2, di detto regolamento, informano l’autorità competente del loro ritiro secondo le modalità messe in atto dagli Stati membri.
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