Art. 9
Comunicazioni
In vigore dal 17 lug 2014
Comunicazioni
1. Ogni anno, entro il 15 luglio, per tutti i regimi di pagamento diretto, le misure di sviluppo rurale, l’assistenza tecnica e i regimi di sostegno al settore vitivinicolo di cui agli del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di controllo e le statistiche di controllo per l’anno civile trascorso e in particolare:
a)
i dati relativi ai singoli beneficiari per quanto riguarda le domande di aiuto e le domande di pagamento, le superfici e gli animali dichiarati o oggetto di domanda e i risultati dei controlli amministrativi, in loco ed ex post;
b)
ove applicabile, i risultati dei controlli relativi alla condizionalità, comprese le riduzioni ed esclusioni pertinenti.
Tale comunicazione è effettuata per via elettronica secondo le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati di controllo e delle statistiche di controllo messe a loro disposizione dalla Commissione.
2. Entro il 15 luglio 2015 gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulle opzioni scelte per il controllo dei requisiti di condizionalità e degli organismi di controllo competenti per la verifica dei criteri e delle norme di condizionalità. Eventuali modifiche successive concernenti le informazioni fornite in tale relazione sono trasmesse senza indugio.
3. Ogni anno, entro il 15 luglio, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulle misure adottate per la gestione e il controllo del sostegno accoppiato facoltativo nell’anno civile precedente.
4. I dati in formato elettronico raccolti nel quadro del sistema integrato servono da supporto alla comunicazione delle informazioni da inviare alla Commissione nell’ambito delle normative settoriali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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