Art. 11
Semplificazione delle procedure
In vigore dal 17 lug 2014
Semplificazione delle procedure
1. Salvo ove diversamente disposto dai regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013, dal regolamento delegato (UE) n. 640/2014 o dal presente regolamento, gli Stati membri possono autorizzare o richiedere che le comunicazioni di qualsiasi tipo effettuate nel quadro del presente regolamento, dal beneficiario alle autorità e viceversa, siano trasmesse per via elettronica, a condizione che ciò non comporti alcuna discriminazione tra i beneficiari e che siano adottate le misure necessarie per garantire, in particolare, che:
a)
il beneficiario sia identificato in modo inequivocabile;
b)
il beneficiario soddisfi tutti i requisiti previsti nell’ambito del regime di pagamenti diretti o della misura di sviluppo rurale in questione;
c)
i dati trasmessi siano affidabili ai fini della corretta gestione del regime di pagamenti diretti o della misura di sviluppo rurale in questione; ove si utilizzino i dati contenuti nella banca dati informatizzata degli animali di cui all’, paragrafo 1, secondo comma, punto 9, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, la banca stessa offra le garanzie di certezza e buon funzionamento necessarie per la corretta gestione del regime di pagamenti diretti o della misura di sviluppo rurale in questione;
d)
tutti i documenti di accompagnamento che non sia possibile trasmettere per via elettronica pervengano all’autorità competente entro gli stessi termini previsti per le domande inoltrate per via non elettronica.
2. Ferme restando le condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono introdurre procedure semplificate per la presentazione delle domande di aiuto o delle domande di pagamento qualora le autorità competenti dispongano già di tutti i dati necessari e non siano intervenuti cambiamenti rispetto all’ultima domanda di aiuto o domanda di pagamento presentata nell’ambito del regime di pagamenti diretti o della misura di sviluppo rurale in questione in conformità all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Gli Stati membri possono decidere di utilizzare dati provenienti da fonti di dati a disposizione delle autorità nazionali ai fini delle domande di aiuto e delle domande di pagamento. In tal caso lo Stato membro provvede a far sì che tali fonti di dati offrano il livello di certezza necessario per la corretta gestione dei dati al fine di garantire l’affidabilità, l’integrità e la sicurezza degli stessi.
3. Ove possibile, l’autorità competente può domandare le informazioni richieste nei documenti giustificativi da accludere alla domanda di aiuto o alla domanda di pagamento direttamente alla fonte delle informazioni medesime.
Storico versioni
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