Art. 10
Anticipi sui pagamenti diretti
In vigore dal 17 lug 2014
Anticipi sui pagamenti diretti
Gli Stati membri possono versare ai beneficiari anticipi sui pagamenti diretti senza applicare il tasso di adattamento della disciplina finanziaria di cui all’ del regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le domande di aiuto per un determinato anno. Il pagamento a saldo da versare ai beneficiari a partire dal 1o dicembre tiene conto del tasso di adattamento della disciplina finanziaria applicabile in quel momento per l’importo complessivo dei pagamenti diretti nell’anno civile corrispondente.
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