Art. 8
Cessione di aziende
In vigore dal 17 lug 2014
Cessione di aziende
1. Ai fini del presente articolo, si intende per:
a) «cessione di un’azienda»: la vendita, l’affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate;
b) «cedente»: il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario;
c) «cessionario»: il beneficiario al quale è ceduta l’azienda.
2. Qualora un’azienda venga ceduta nella sua totalità da un beneficiario a un altro beneficiario dopo la presentazione di una domanda di aiuto, di una domanda di sostegno o di una domanda di pagamento e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dell’aiuto o del sostegno, non è erogato alcun aiuto o sostegno al cedente in relazione all’azienda ceduta.
3. L’aiuto o il pagamento per il quale il cedente ha presentato domanda è erogato al cessionario se:
a)
entro un termine fissato dagli Stati membri, il cessionario informa l’autorità competente dell’avvenuta cessione e chiede il pagamento dell’aiuto e/o del sostegno;
b)
il cessionario presenta tutti i documenti giustificativi richiesti dall’autorità competente;
c)
l’azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione dell’aiuto e/o del sostegno.
4. Dopo che il cessionario ha comunicato all’autorità competente la cessione dell’azienda e richiesto il pagamento dell’aiuto e/o del sostegno a norma del paragrafo 3, lettera a):
a)
tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l’autorità competente per effetto della domanda di aiuto, della domanda di sostegno o della domanda di pagamento sono conferiti al cessionario;
b)
tutte le operazioni necessarie per la concessione dell’aiuto e/o del sostegno e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario ai fini dell’applicazione delle pertinenti norme dell’Unione;
c)
l’azienda ceduta è considerata, se del caso, alla stregua di un’azienda distinta per quanto riguarda l’anno di domanda in questione.
5. Gli Stati membri possono decidere, se del caso, di concedere l’aiuto e/o il sostegno al cedente. In tal caso:
a)
nessun aiuto o sostegno è versato al cessionario;
b)
gli Stati membri applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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