Art. 8

Cessione di aziende

In vigore dal 17 lug 2014
Cessione di aziende 1.   Ai fini del presente articolo, si intende per: a)   «cessione di un’azienda»: la vendita, l’affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate; b)   «cedente»: il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario; c)   «cessionario»: il beneficiario al quale è ceduta l’azienda. 2.   Qualora un’azienda venga ceduta nella sua totalità da un beneficiario a un altro beneficiario dopo la presentazione di una domanda di aiuto, di una domanda di sostegno o di una domanda di pagamento e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dell’aiuto o del sostegno, non è erogato alcun aiuto o sostegno al cedente in relazione all’azienda ceduta. 3.   L’aiuto o il pagamento per il quale il cedente ha presentato domanda è erogato al cessionario se: a) entro un termine fissato dagli Stati membri, il cessionario informa l’autorità competente dell’avvenuta cessione e chiede il pagamento dell’aiuto e/o del sostegno; b) il cessionario presenta tutti i documenti giustificativi richiesti dall’autorità competente; c) l’azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione dell’aiuto e/o del sostegno. 4.   Dopo che il cessionario ha comunicato all’autorità competente la cessione dell’azienda e richiesto il pagamento dell’aiuto e/o del sostegno a norma del paragrafo 3, lettera a): a) tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l’autorità competente per effetto della domanda di aiuto, della domanda di sostegno o della domanda di pagamento sono conferiti al cessionario; b) tutte le operazioni necessarie per la concessione dell’aiuto e/o del sostegno e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario ai fini dell’applicazione delle pertinenti norme dell’Unione; c) l’azienda ceduta è considerata, se del caso, alla stregua di un’azienda distinta per quanto riguarda l’anno di domanda in questione. 5.   Gli Stati membri possono decidere, se del caso, di concedere l’aiuto e/o il sostegno al cedente. In tal caso: a) nessun aiuto o sostegno è versato al cessionario; b) gli Stati membri applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
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