Art. 6

Ordine delle riduzioni, dei rifiuti, delle revoche e delle sanzioni per ciascun regime di pagamento diretto o ciascuna misura di sviluppo rurale

In vigore dal 17 lug 2014
Ordine delle riduzioni, dei rifiuti, delle revoche e delle sanzioni per ciascun regime di pagamento diretto o ciascuna misura di sviluppo rurale 1.   L’importo del pagamento da concedere a un beneficiario nell’ambito di un regime di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 è determinato dallo Stato membro sulla base delle condizioni stabilite a norma di tale regolamento nonché dei programmi a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e delle isole minori del Mar Egeo, introdotti, rispettivamente, con i regolamenti (UE) n. 228/2013 (12) e (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), per il regime di sostegno diretto in questione. 2.   Per ciascun regime di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e per ciascuna misura di sviluppo rurale che rientra nell’ambito del sistema integrato di cui all’, paragrafo 1, secondo comma, punto 6, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, le riduzioni, le revoche e le sanzioni sono calcolate, se del caso, nell’ordine seguente: a) le riduzioni e le sanzioni di cui al titolo II, capo IV, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, salvo le sanzioni di cui all’ dello stesso regolamento, sono applicate a tutti i casi di inadempienza; b) l’importo risultante dall’applicazione della lettera a) serve da base per il calcolo dei rifiuti di cui al titolo III del regolamento delegato (UE) n. 640/2014; c) l’importo risultante dall’applicazione della lettera b) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare alle domande presentate tardivamente a norma degli del regolamento delegato (UE) n. 640/2014; d) l’importo risultante dall’applicazione della lettera c) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare per la mancata dichiarazione di parcelle agricole a norma dell’ del regolamento delegato (UE) n. 640/2014; e) l’importo risultante dall’applicazione della lettera d) serve da base per il calcolo delle revoche di cui al titolo III del regolamento delegato (UE) n. 640/2014; f) l’importo risultante dall’applicazione della lettera e) serve da base per praticare: i) la riduzione lineare di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013; ii) la riduzione lineare di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013; iii) la riduzione lineare di cui all’, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013; iv) la riduzione lineare di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013; v) la riduzione lineare che si pratica se i pagamenti da effettuare a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1307/2013 superano il massimale nazionale fissato in conformità all’, paragrafo 2, dello stesso regolamento. 3.   L’importo risultante dall’applicazione del paragrafo 2, lettera f), serve da base per applicare: a) la riduzione dei pagamenti di cui all’ del regolamento (UE) n. 1307/2013; b) la percentuale di riduzione lineare determinata a norma dell’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013; c) il tasso di adattamento di cui all’ del regolamento (UE) n. 1307/2013. 4.   L’importo del pagamento risultante dall’applicazione del paragrafo 3 serve da base per il calcolo delle eventuali riduzioni da applicare per inadempienza alla condizionalità conformemente al titolo IV, capo II, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.
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