Art. 6
Ordine delle riduzioni, dei rifiuti, delle revoche e delle sanzioni per ciascun regime di pagamento diretto o ciascuna misura di sviluppo rurale
In vigore dal 17 lug 2014
Ordine delle riduzioni, dei rifiuti, delle revoche e delle sanzioni per ciascun regime di pagamento diretto o ciascuna misura di sviluppo rurale
1. L’importo del pagamento da concedere a un beneficiario nell’ambito di un regime di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 è determinato dallo Stato membro sulla base delle condizioni stabilite a norma di tale regolamento nonché dei programmi a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e delle isole minori del Mar Egeo, introdotti, rispettivamente, con i regolamenti (UE) n. 228/2013 (12) e (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), per il regime di sostegno diretto in questione.
2. Per ciascun regime di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e per ciascuna misura di sviluppo rurale che rientra nell’ambito del sistema integrato di cui all’, paragrafo 1, secondo comma, punto 6, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, le riduzioni, le revoche e le sanzioni sono calcolate, se del caso, nell’ordine seguente:
a)
le riduzioni e le sanzioni di cui al titolo II, capo IV, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, salvo le sanzioni di cui all’ dello stesso regolamento, sono applicate a tutti i casi di inadempienza;
b)
l’importo risultante dall’applicazione della lettera a) serve da base per il calcolo dei rifiuti di cui al titolo III del regolamento delegato (UE) n. 640/2014;
c)
l’importo risultante dall’applicazione della lettera b) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare alle domande presentate tardivamente a norma degli del regolamento delegato (UE) n. 640/2014;
d)
l’importo risultante dall’applicazione della lettera c) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare per la mancata dichiarazione di parcelle agricole a norma dell’ del regolamento delegato (UE) n. 640/2014;
e)
l’importo risultante dall’applicazione della lettera d) serve da base per il calcolo delle revoche di cui al titolo III del regolamento delegato (UE) n. 640/2014;
f)
l’importo risultante dall’applicazione della lettera e) serve da base per praticare:
i)
la riduzione lineare di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
ii)
la riduzione lineare di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
iii)
la riduzione lineare di cui all’, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013;
iv)
la riduzione lineare di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
v)
la riduzione lineare che si pratica se i pagamenti da effettuare a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1307/2013 superano il massimale nazionale fissato in conformità all’, paragrafo 2, dello stesso regolamento.
3. L’importo risultante dall’applicazione del paragrafo 2, lettera f), serve da base per applicare:
a)
la riduzione dei pagamenti di cui all’ del regolamento (UE) n. 1307/2013;
b)
la percentuale di riduzione lineare determinata a norma dell’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
c)
il tasso di adattamento di cui all’ del regolamento (UE) n. 1307/2013.
4. L’importo del pagamento risultante dall’applicazione del paragrafo 3 serve da base per il calcolo delle eventuali riduzioni da applicare per inadempienza alla condizionalità conformemente al titolo IV, capo II, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.
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