Art. 13
Termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento
In vigore dal 17 lug 2014
Termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento
1. Gli Stati membri fissano il termine ultimo entro il quale la domanda unica, le domande di aiuto o le domande di pagamento sono presentate. Il termine ultimo non può essere posteriore al 15 maggio di ogni anno. Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania e Svezia possono tuttavia fissare una data ulteriore, ma non successiva al 15 giugno.
Nel fissare il termine ultimo gli Stati membri tengono conto del tempo necessario perché tutti i dati pertinenti siano disponibili ai fini della corretta gestione amministrativa e finanziaria dell’aiuto e/o del sostegno e si adoperano affinché possano essere programmati controlli efficaci.
2. Secondo la procedura di cui all’articolo 78, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il termine ultimo di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere fissato a una data successiva in determinate zone soggette a condizioni climatiche eccezionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2014:809:oj#art-13