Art. 13

Termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento

In vigore dal 17 lug 2014
Termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento 1.   Gli Stati membri fissano il termine ultimo entro il quale la domanda unica, le domande di aiuto o le domande di pagamento sono presentate. Il termine ultimo non può essere posteriore al 15 maggio di ogni anno. Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania e Svezia possono tuttavia fissare una data ulteriore, ma non successiva al 15 giugno. Nel fissare il termine ultimo gli Stati membri tengono conto del tempo necessario perché tutti i dati pertinenti siano disponibili ai fini della corretta gestione amministrativa e finanziaria dell’aiuto e/o del sostegno e si adoperano affinché possano essere programmati controlli efficaci. 2.   Secondo la procedura di cui all’articolo 78, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il termine ultimo di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere fissato a una data successiva in determinate zone soggette a condizioni climatiche eccezionali.
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