Art. 12

Disposizioni generali relative alla domanda unica e alla presentazione di domande di sostegno nell’ambito delle misure di sviluppo rurale

In vigore dal 17 lug 2014
Disposizioni generali relative alla domanda unica e alla presentazione di domande di sostegno nell’ambito delle misure di sviluppo rurale 1.   Se gli Stati membri decidono, a norma dell’, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, che le domande di aiuto per i pagamenti diretti e le domande di pagamento per le misure di sviluppo rurale devono essere integrate nella domanda unica, gli del presente regolamento si applicano, mutatis mutandis, ai particolari requisiti stabiliti in relazione alla domanda di aiuto e/o alla domanda di pagamento nell’ambito di tali regimi o misure. 2.   Un beneficiario che presenta una domanda di aiuto e/o di sostegno nel quadro di uno dei pagamenti diretti per superficie o di una delle misure di sviluppo rurale può presentare soltanto una domanda unica all’anno. 3.   Gli Stati membri stabiliscono procedure appropriate per la presentazione delle domande di sostegno nell’ambito delle misure di sviluppo rurale.
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