Art. 41
Relazione di controllo
In vigore dal 17 lug 2014
Relazione di controllo
1. Ciascun controllo in loco di cui alla presente sezione è oggetto di una relazione di controllo che consente di riesaminare i particolari delle verifiche svolte e di trarre conclusioni circa la conformità ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi. Tale relazione indica segnatamente:
a)
i regimi di aiuto o le misure di sostegno, le domande di aiuto o le domande di pagamento sottoposti a controllo;
b)
le persone presenti;
c)
le parcelle agricole controllate e quelle misurate, compresi, se pertinenti, i risultati delle misurazioni per parcella misurata e le tecniche di misurazione impiegate;
d)
se del caso, i risultati della misurazione delle superfici non agricole per le quali è chiesto il sostegno nell’ambito delle misure di sviluppo rurale e le tecniche di misurazione impiegate;
e)
se il controllo era stato annunciato al beneficiario e, in tal caso, il termine di preavviso;
f)
le eventuali misure di controllo specifiche da adottare in relazione a singoli regimi di aiuto o regimi di sostegno;
g)
le eventuali ulteriori misure di controllo intraprese;
h)
eventuali inadempienze riscontrate che potrebbero richiedere una comunicazione incrociata rispetto ad altri regimi di aiuto, ad altre misure di sostegno e/o alla condizionalità;
i)
eventuali inadempienze riscontrate che potrebbero richiedere controlli negli anni successivi.
2. Il beneficiario è invitato a firmare la relazione durante il controllo per attestare di avervi presenziato ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora gli Stati membri utilizzino una relazione di controllo redatta con mezzi elettronici nel corso del controllo, l’autorità competente prevede la possibilità della firma elettronica da parte del beneficiario oppure la relazione di controllo è inviata senza indugio allo stesso per dargli la possibilità di firmarla e apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate inadempienze, al beneficiario è consegnata una copia della relazione di controllo.
Se il controllo in loco viene effettuato mediante telerilevamento a norma dell’, lo Stato membro può decidere di non invitare il beneficiario a firmare la relazione di controllo se dal telerilevamento non risultano inadempienze. Se tali controlli evidenziano la presenza di inadempienze, il beneficiario è invitato a firmare la relazione prima che l’autorità competente tragga conclusioni, in base alle risultanze emerse, in merito a eventuali riduzioni, rifiuti, revoche o sanzioni.
Storico versioni
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