Art. 39

Verifica delle condizioni di ammissibilità

In vigore dal 17 lug 2014
Verifica delle condizioni di ammissibilità 1.   L’ammissibilità delle parcelle agricole è verificata con qualsiasi mezzo appropriato. Tale verifica comprende anche, se del caso, una verifica della coltura. A tal fine è richiesta, se necessario, la presentazione di prove supplementari. 2.   Per i prati permanenti pascolabili che rientrano nell’ambito delle pratiche locali tradizionali, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio, il coefficiente di riduzione di cui all’, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013 può essere applicato, se del caso, per la superficie ammissibile misurata in conformità all’ del presente regolamento. In caso di uso in comune di una superficie, le autorità competenti procedono alla ripartizione della medesima fra i singoli beneficiari proporzionalmente al loro uso di tale superficie o al loro diritto di usarla. 3.   Gli elementi caratteristici del paesaggio dichiarati dai beneficiari come area di interesse ecologico che non sono compresi nella superficie ammissibile a norma degli del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 sono verificati sulla base degli stessi principi applicabili alla superficie ammissibile. 4.   Per quanto riguarda il controllo delle misure di sviluppo rurale e qualora gli Stati membri decidano che determinati elementi del controllo in loco possono essere verificati sulla base di un campione, quest’ultimo è tale da garantire un livello di controllo affidabile e rappresentativo. Gli Stati membri stabiliscono i criteri di selezione del campione. Se le verifiche effettuate su tale campione rivelano la presenza di inadempienze, la dimensione e la base del campione sono opportunamente ampliate.
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