Art. 37

Elementi dei controlli in loco

In vigore dal 17 lug 2014
Elementi dei controlli in loco 1.   I controlli in loco vertono sull’insieme delle parcelle agricole per le quali è stato chiesto un aiuto nell’ambito dei regimi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e/o per le quali è stato chiesto un sostegno a titolo delle misure di sviluppo rurale che rientrano nell’ambito del sistema integrato. Per quanto riguarda il controllo delle misure di sviluppo rurale di cui all’, paragrafo 1, lettera a), e agli del regolamento (UE) n. 1305/2013, i controlli in loco riguardano anche tutte le superfici non agricole per le quali è chiesto il sostegno. Sulla base dei risultati dei controlli l’autorità competente valuta, considerato l’, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, se sia necessario un aggiornamento delle corrispondenti parcelle di riferimento. 2.   I controlli in loco vertono sulla misurazione della superficie e sulla verifica dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti alla superficie dichiarata dal beneficiario nell’ambito dei regimi di aiuti e/o delle misure di sostegno di cui al paragrafo 1. Per i beneficiari che presentano domanda di pagamenti diretti nell’ambito dei regimi elencati all’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e le cui superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, il controllo in loco comprende anche la verifica dell’attività minima svolta su tali superfici di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013. 3.   I controlli in loco relativi alle pratiche di inverdimento vertono su tutti gli obblighi che devono essere rispettati dal beneficiario. Se del caso, rientra nei controlli in loco la conformità con i limiti massimi di cui agli del regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda l’esenzione dalle pratiche. Il presente comma si applica anche ai controlli in loco svolti con riguardo ai sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali di cui all’, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013. Se il controllo in loco riguarda un’attuazione regionale a norma dell’, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, fanno parte del controllo anche la misurazione della superficie e la verifica degli obblighi imposti dallo Stato membro ai beneficiari o gruppi di beneficiari. Se il controllo in loco riguarda un’attuazione collettiva a norma dell’, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, esso comprende: a) la verifica dei criteri che le aziende devono rispettare per essere considerate nelle immediate vicinanze, stabiliti all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014; b) la misurazione della superficie e la verifica dei criteri in base ai quali le aree di interesse ecologico sono considerate adiacenti; c) se del caso, gli obblighi supplementari imposti dallo Stato membro ai beneficiari o gruppi di beneficiari; d) gli obblighi individuali di inverdimento che devono essere rispettati dal beneficiario che partecipa all’attuazione collettiva.
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