Art. 38

Misurazione della superficie

In vigore dal 17 lug 2014
Misurazione della superficie 1.   Mentre tutte le parcelle agricole sono soggette a controlli di ammissibilità, l’effettiva misurazione della superficie della parcella agricola nell’ambito di un controllo in loco può essere limitata a un campione casuale costituito da almeno il 50 % delle parcelle agricole per cui è stata presentata una domanda di aiuto e/o una domanda di pagamento nell’ambito dei regimi di aiuto per superficie e/o delle misure di sviluppo rurale. Se il controllo del suddetto campione rivela un’inadempienza, tutte le parcelle agricole sono misurate o sono estrapolate conclusioni dal campione misurato. Il primo comma non si applica alle parcelle agricole da controllare ai fini di un’area di interesse ecologico di cui all’ del regolamento (UE) n. 1307/2013. 2.   La misurazione della superficie delle parcelle agricole si effettua con qualsiasi mezzo che si è dimostrato garantire una misurazione di qualità almeno equivalente a quella prevista dalle pertinenti norme tecniche elaborate a livello unionale. 3.   Ove possibile, l’autorità competente può avvalersi delle tecniche di telerilevamento in conformità all’ e dei sistemi mondiali di navigazione satellitare (GNSS). 4.   Per tutte le misurazioni di superfici eseguite utilizzando GNSS e/o ortoimmagini è definito un solo valore di tolleranza «cuscinetto». A tale scopo gli strumenti di misurazione utilizzati sono validati per almeno una classe di convalida di tolleranza «cuscinetto» inferiore al valore unico. Tuttavia, il valore unico di tolleranza non può superare 1,25 m. In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella agricola non può superare 1,0 ettari. Tuttavia, per le misure di cui all’, paragrafo 1, lettera a), e agli del regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda la superficie forestale, gli Stati membri possono definire tolleranze idonee che non superano in nessun caso il doppio della tolleranza di cui al primo comma del presente paragrafo. 5.   La superficie totale di una parcella agricola può essere presa in considerazione nella misurazione purché sia pienamente ammissibile. Negli altri casi si considera la superficie netta ammissibile. A tal fine si può applicare, se del caso, il sistema proporzionale di cui all’ del regolamento delegato (UE) n. 640/2014. 6.   Ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture per la diversificazione delle colture di cui all’ del regolamento (UE) n. 1307/2013, è presa in considerazione per la misurazione la superficie effettivamente investita a una determinata coltura in conformità all’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014. Sulle superfici in cui si pratica la policoltura è presa in considerazione la superficie totale coperta con la policoltura in conformità all’, paragrafo 3, primo e secondo comma, dello stesso regolamento, o coltivata a colture miste a norma dell’, paragrafo 3, terzo comma, dello stesso regolamento. 7.   Ove l’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 possa portare a una divisione artificiale della superficie di parcelle agricole adiacenti, aventi una tipologia di copertura omogenea del terreno, in parcelle agricole distinte, si procede a una misurazione unica combinata di tutta la superficie occupata dalle parcelle agricole adiacenti con una tipologia di copertura omogenea del terreno. 8.   Ove appropriato, sono effettuate due misurazioni distinte, una sulla parcella agricola ai fini del regime del pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie a norma del titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e una su una parcella agricola parzialmente coincidente e diversa dal punto di vista spaziale, ai fini degli altri regimi di aiuto per superficie e/o delle misure di sviluppo rurale, se del caso.
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