Art. 30
Percentuale di controllo per i regimi di aiuto per superficie diversi dal pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente
In vigore dal 17 lug 2014
Percentuale di controllo per i regimi di aiuto per superficie diversi dal pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente
Per i regimi di aiuto per superficie diversi dal pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 (di seguito denominato «pagamento per l’inverdimento»), il campione di controllo per i controlli in loco effettuati annualmente riguarda almeno:
a)
il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per il regime di pagamento di base o il regime di pagamento unico per superficie a norma del titolo III, capo 1, del regolamento (CE) n. 1307/2013. Gli Stati membri provvedono affinché il campione di controllo contenga almeno il 5 % di tutti i beneficiari che dichiarano principalmente superfici agricole che sono mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014;
b)
il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento ridistributivo a norma del titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
c)
il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento per le zone soggette a vincoli naturali a norma del titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
d)
il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento per i giovani agricoltori a norma del titolo III, capo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
e)
il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di un pagamento per superficie nell’ambito del sostegno accoppiato facoltativo a norma del titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
f)
il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento nell’ambito del regime per i piccoli agricoltori a norma del titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013;
g)
il 30 % delle superfici dichiarate per la produzione di canapa a norma dell’, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
h)
il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento specifico per il cotone a norma del titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
Storico versioni
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