Art. 29

Verifiche incrociate

In vigore dal 17 lug 2014
Verifiche incrociate 1.   Se del caso, i controlli amministrativi comprendono verifiche incrociate: a) sui diritti all’aiuto dichiarati e sulle parcelle agricole dichiarate onde evitare, rispettivamente, che lo stesso aiuto o sostegno sia concesso più di una volta per lo stesso anno civile o anno di domanda e per evitare un indebito cumulo di aiuti erogati nell’ambito dei regimi di aiuto per superficie di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all’allegato VI del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (16) e delle misure di sostegno connesse alla superficie definite all’, secondo comma, punto 21, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014; b) sui diritti all’aiuto, onde verificarne l’esistenza e accertare l’ammissibilità all’aiuto; c) tra le parcelle agricole dichiarate nella domanda unica e/o nella domanda di pagamento e le informazioni che figurano nel sistema di identificazione delle parcelle agricole per ciascuna parcella di riferimento conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, onde accertare l’ammissibilità delle superfici in quanto tali al regime di pagamenti diretti e/o alla misura di sviluppo rurale; d) tra i diritti all’aiuto e la superficie determinata, onde accertare che ai diritti corrisponda un numero almeno uguale di ettari ammissibili ai sensi dell’, paragrafi da 2 a 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013; e) effettuate mediante il sistema di identificazione e di registrazione degli animali, onde accertare l’ammissibilità all’aiuto e/o al sostegno ed evitare che il medesimo aiuto e/o sostegno sia concesso più di una volta per lo stesso anno civile o anno di domanda; f) tra la dichiarazione resa dal beneficiario nell’ambito della domanda unica di appartenere a un’organizzazione interprofessionale riconosciuta, le informazioni di cui all’, paragrafo 8, del presente regolamento e le informazioni trasmesse dall’organizzazione interprofessionale riconosciuta, onde verificare l’ammissibilità alla maggiorazione dell’aiuto prevista all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1307/2013; g) intese a verificare almeno una volta ogni 5 anni la conformità ai criteri di riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali e l’elenco dei soci. Ai fini del primo comma, lettera c), se il sistema integrato prevede moduli per le domande di aiuto basate su strumenti geospaziali, le verifiche incrociate sono effettuate come intersezione spaziale della superficie digitalizzata dichiarata nell’ambito del sistema di identificazione delle parcelle agricole. Inoltre le verifiche incrociate sono effettuate onde evitare che la stessa superficie sia oggetto di una doppia domanda di aiuti. 2.   Le eventuali inadempienze emerse dalle verifiche incrociate danno luogo a un controllo effettuato mediante qualsiasi altra procedura amministrativa idonea e, se necessario, mediante un controllo in loco. 3.   Se la stessa parcella di riferimento è oggetto di una domanda di aiuto e/o domanda di pagamento presentata da due o più beneficiari che chiedono l’aiuto in virtù dello stesso regime di aiuto o della stessa misura di sostegno e se le parcelle agricole dichiarate si sovrappongono geograficamente, o se la superficie complessiva dichiarata è superiore alla superficie massima ammissibile determinata in conformità all’, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, e la differenza rientra nella tolleranza di misurazione definita a norma dell’ del presente regolamento per la parcella di riferimento, gli Stati membri hanno la facoltà di applicare una riduzione proporzionale alle superfici in oggetto, a meno che il beneficiario dimostri che uno degli altri beneficiari interessati abbia sovradichiarato le proprie superfici a danno degli altri.
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Verifiche incrociate (Art. 29 Regolamento (UE) 2014/809) — Testo vigente | Portale Normativo