Art. 28
Controlli amministrativi
In vigore dal 17 lug 2014
Controlli amministrativi
1. I controlli amministrativi di cui all’ del regolamento (CE) n. 1306/2013, compresi i controlli incrociati, consentono la rilevazione delle inadempienze, in particolare in maniera automatizzata per mezzo di strumenti informatici. I controlli riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare per mezzo di controlli amministrativi. In particolare, i controlli garantiscono che:
a)
i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti al regime di aiuti o alla misura di sostegno siano soddisfatti;
b)
non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi unionali;
c)
la domanda di aiuto o la domanda di pagamento sia completa e presentata entro il termine previsto e, se del caso, i documenti giustificativi siano stati presentati e dimostrino l’ammissibilità;
d)
se del caso, siano rispettati gli impegni a lungo termine.
2. Per i regimi di aiuto per animale e le misure di sostegno connesse agli animali gli Stati membri possono avvalersi, se del caso, di prove ricevute da altri servizi, enti o organizzazioni, per verificare l’osservanza dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi, a condizione che il servizio, l’ente o l’organizzazione in questione risponda a norme sufficienti ai fini del controllo di tale conformità.
Storico versioni
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