Art. 27
Comunicazione incrociata dei risultati dei controlli
In vigore dal 17 lug 2014
Comunicazione incrociata dei risultati dei controlli
Se del caso, i controlli amministrativi e in loco sull’ammissibilità tengono conto dei casi di sospetta inadempienza riportati da altri servizi, enti o organizzazioni.
Gli Stati membri provvedono affinché tutte le constatazioni effettuate nell’ambito dei controlli sulla conformità ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi relativi ai regimi di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e/o al sostegno delle misure di sviluppo rurale che rientrano nell’ambito del sistema integrato siano oggetto di una comunicazione incrociata all’autorità competente responsabile dell’erogazione del pagamento corrispondente. Gli Stati membri assicurano inoltre che le autorità di certificazione pubbliche o private di cui all’ del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 comunichino alla competente autorità responsabile dell’erogazione del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente eventuali risultanze rilevanti per la corretta erogazione di tale pagamento ai beneficiari che hanno scelto di adempiere ai propri obblighi con l’equivalenza tramite certificazione.
Qualora i controlli amministrativi o i controlli in loco relativi alle misure di sviluppo rurale che rientrano nell’ambito del sistema integrato coprano le pratiche equivalenti di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i risultati di tali controlli sono oggetto di una comunicazione incrociata di verifica per quanto riguarda l’erogazione del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente.
Storico versioni
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