Art. 26
Tempi di esecuzione dei controlli in loco
In vigore dal 17 lug 2014
Tempi di esecuzione dei controlli in loco
1. Se del caso, i controlli in loco previsti dal presente regolamento sono effettuati contemporaneamente ad altri eventuali controlli contemplati dalla normativa unionale.
2. Ai fini delle misure di sviluppo rurale che rientrano nell’ambito del sistema integrato, i controlli in loco sono ripartiti nel corso dell’anno sulla base di un’analisi dei rischi connessi ai diversi impegni relativi a ciascuna misura.
3. I controlli in loco per i quali un beneficiario è stato selezionato in conformità all’ verificano il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti a tali regimi di aiuto o misure di sostegno.
La durata dei controlli in loco è strettamente limitata al minimo necessario.
4. Quando taluni criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi possono essere verificati solo durante un periodo di tempo specifico, i controlli in loco possono richiedere ulteriori visite a una data successiva. In tal caso i controlli in loco sono coordinati in modo tale da limitare al minimo indispensabile il numero e la durata di tali visite a un beneficiario. Se del caso, tali visite possono essere effettuate anche mediante telerilevamento in conformità all’.
Qualora siano richieste visite aggiuntive per terreni lasciati a riposo, margini dei campi, fasce tampone, fasce di ettari ammissibili lungo le zone periferiche delle foreste, colture intercalari e/o manto vegetale dichiarati come area di interesse ecologico, il numero di tali visite aggiuntive riguarda nel 50 % dei casi lo stesso beneficiario, selezionato sulla base del rischio, e per il restante 50 % dei casi beneficiari diversi selezionati in aggiunta. I beneficiari aggiuntivi sono selezionati in modo casuale dall’insieme dei beneficiari che dispongono di terreni lasciati a riposo, margini dei campi, fasce tampone, fasce di ettari ammissibili lungo le zone periferiche delle foreste, colture intercalari e/o manto vegetale dichiarati come area di interesse ecologico e le visite possono essere limitate alle superfici dichiarate come terreni lasciati a riposo, margini dei campi, fasce tampone, fasce di ettari ammissibili lungo le zone periferiche delle foreste, colture intercalari e/o manto vegetale.
Ove siano necessarie visite aggiuntive, l’ si applica a ciascuna di esse.
Storico versioni
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