Art. 43

Relazione di controllo per i regimi di aiuti per animale e le misure di sostegno connesse agli animali

In vigore dal 17 lug 2014
Relazione di controllo per i regimi di aiuti per animale e le misure di sostegno connesse agli animali 1.   Ciascun controllo in loco previsto dalla presente sezione è oggetto di una relazione di controllo, che consente di riesaminare i particolari delle verifiche effettuate. Tale relazione indica segnatamente: a) i regimi di aiuto per animale e/o le misure di sostegno connesse agli animali, le domande di aiuto per animale e/o le domande di pagamento sottoposti a controllo; b) le persone presenti; c) il numero e la specie degli animali constatati in loco nonché, se del caso, i numeri dei marchi auricolari, i dati riportati nel registro e nella banca dati informatizzata degli animali, gli eventuali documenti giustificativi verificati, le risultanze dei controlli e le eventuali osservazioni relative a singoli animali e/o al loro codice di identificazione; d) se la visita era stata annunciata al beneficiario e, in tal caso, il termine di preavviso. In particolare nel caso in cui sia stato superato il limite di 48 ore di cui all’, il motivo è dichiarato nella relazione di controllo; e) le eventuali misure di controllo specifiche da adottare in relazione a singoli regimi di aiuto per animale e/o misure di sostegno connesse agli animali; f) le eventuali ulteriori misure di controllo da intraprendere. 2.   Il beneficiario è invitato a firmare la relazione durante il controllo per attestare di avervi presenziato ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora gli Stati membri utilizzino una relazione di controllo redatta con mezzi elettronici nel corso del controllo, l’autorità competente prevede la possibilità della firma elettronica da parte del beneficiario oppure la relazione di controllo è inviata senza indugio allo stesso per dargli la possibilità di firmarla e apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate inadempienze, al beneficiario è consegnata una copia della relazione di controllo. 3.   Qualora gli Stati membri effettuino i controlli in loco previsti dal presente regolamento unitamente alle ispezioni di cui al regolamento (CE) n. 1082/2003, la relazione è integrata dalle relazioni di cui all’, paragrafo 5, di detto regolamento. 4.   Qualora i controlli in loco realizzati a norma del presente regolamento evidenzino casi di inadempienza al titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000 o al regolamento (CE) n. 21/2004, alle autorità competenti per l’applicazione di tali regolamenti sono immediatamente inviate copie della relazione di controllo di cui al presente articolo.
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