Art. 44
Norme sui risultati dei controlli relativi alle aree di interesse ecologico regionali o collettive
In vigore dal 17 lug 2014
Norme sui risultati dei controlli relativi alle aree di interesse ecologico regionali o collettive
In caso di attuazione regionale o collettiva in conformità all’, paragrafo 5 o 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la superficie delle aree di interesse ecologico adiacenti comuni determinate è assegnata a ciascun partecipante in proporzione alla sua quota nelle aree di interesse ecologico comuni sulla base di quanto da lui dichiarato a norma dell’ del presente regolamento.
Ai fini dell’applicazione dell’ del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 ad ogni partecipante a un’attuazione regionale o collettiva, l’area di interesse ecologico determinata è la somma della quota assegnata delle aree di interesse ecologico comuni determinate di cui al primo comma del presente articolo e delle aree di interesse ecologico determinate in relazione all’obbligo individuale.
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