Art. 31

Percentuale di controllo del pagamento per l’inverdimento

In vigore dal 17 lug 2014
Percentuale di controllo del pagamento per l’inverdimento 1.   Nel caso del pagamento per l’inverdimento, il campione di controllo per i controlli in loco effettuati annualmente riguarda almeno: a) il 5 % di tutti i beneficiari tenuti ad osservare le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente (in appresso «le pratiche di inverdimento») e che non fanno parte delle popolazioni di controllo di cui alle lettere b) e c) (in appresso «la popolazione di controllo per l’inverdimento»); tale campione copre nel contempo almeno il 5 % di tutti i beneficiari che dispongono di superfici coperte da prati permanenti che sono sensibili sotto il profilo ambientale in zone contemplate dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (17) o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18) e nelle altre zone sensibili di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013; b) il 3 %: i) di tutti i beneficiari che possono fruire del pagamento per l’inverdimento e che sono esentati sia dall’obbligo di diversificazione delle colture sia dall’obbligo di costituzione delle aree di interesse ecologico in quanto non raggiungono le soglie di cui agli del regolamento (UE) n. 1307/2013 e che non sono soggetti agli obblighi di cui all’ dello stesso regolamento; ii) oppure, negli anni in cui l’ del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 non si applica in uno Stato membro, dei beneficiari che possono fruire del pagamento per l’inverdimento e che sono esentati sia dall’obbligo di diversificazione delle colture sia dall’obbligo di costituzione delle aree di interesse ecologico in quanto non raggiungono le soglie di cui agli del regolamento (UE) n. 1307/2013 e che non sono soggetti agli obblighi di cui all’, paragrafo 1, dello stesso regolamento; c) il 5 % di tutti i beneficiari tenuti a osservare le pratiche di inverdimento e che si avvalgono dei sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali di cui all’, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013; d) il 5 % di tutti i beneficiari che partecipano a un’attuazione regionale a norma dell’, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013; e) il 5 % dell’attuazione collettiva a norma dell’, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013; f) il 100 % delle strutture contigue delle aree di interesse ecologico adiacenti di cui all’, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014; g) il 100 % di tutti i beneficiari che hanno l’obbligo di riconvertire superfici in prato permanente a norma dell’ del regolamento delegato (UE) n. 639/2014; h) il 20 % di tutti i beneficiari che hanno l’obbligo di riconvertire superfici in prato permanente a norma dell’, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014. 2.   I beneficiari che osservano le pratiche di inverdimento tramite pratiche equivalenti a norma dell’, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013, o che partecipano al regime per i piccoli agricoltori in conformità all’ dello stesso regolamento, o che applicano all’intera azienda i requisiti di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (19) per quanto riguarda l’agricoltura biologica, non fanno parte del campione di controllo e non sono presi in considerazione ai fini delle percentuali di controllo di cui al presente articolo. 3.   Se le aree di interesse ecologico non sono identificate nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’ del regolamento (UE) n. 1306/2013, la percentuale di controllo di cui al paragrafo 1, lettera a) e lettere da c) a e), è integrata dal 5 % di tutti i beneficiari del rispettivo campione di controllo che devono avere un’area di interesse ecologico sulla superficie agricola a norma degli del regolamento (UE) n. 1307/2013. Tuttavia, il primo comma non si applica quando il sistema di gestione e di controllo garantisce che tutte le aree di interesse ecologico dichiarate sono identificate e, ove applicabile, registrate nel sistema di identificazione delle parcelle agricole a norma dell’, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 prima del pagamento.
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