Art. 61
Abbuoni di interesse e di commissioni di garanzia
In vigore dal 17 lug 2014
Abbuoni di interesse e di commissioni di garanzia
1. Per quanto riguarda le spese sostenute a norma dell’, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, i controlli amministrativi e in loco sono eseguiti facendo riferimento al beneficiario e in funzione della realizzazione dell’operazione interessata. L’analisi dei rischi di cui all’ del presente regolamento comprende, almeno una volta, l’operazione interessata in funzione del valore attualizzato dell’abbuono.
2. L’autorità competente assicura, attraverso controlli amministrativi e, se necessario, visite in loco presso le istituzioni finanziarie intermedie e i beneficiari, che i pagamenti a tali istituzioni siano conformi al diritto dell’Unione e all’accordo stipulato tra l’organismo pagatore e le istituzioni finanziarie intermedie stesse.
3. Se gli abbuoni di interesse o di commissioni di garanzia sono combinati con strumenti finanziari in un’unica operazione mirata agli stessi destinatari finali, l’autorità competente effettua i controlli a livello dei destinatari finali solo nei casi di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Storico versioni
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