Art. 5
Applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche e sanzioni
In vigore dal 17 lug 2014
Applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche e sanzioni
Se un caso di inadempienza che è oggetto dell’applicazione di sanzioni in conformità al titolo IV, capo II, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione (11) è anche oggetto di revoche o sanzioni in conformità al titolo II, capi III e IV, o al titolo III di detto regolamento:
a)
le riduzioni, i rifiuti, le revoche o le sanzioni di cui al titolo II, capi III e IV, o al titolo III del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 si applicano in relazione ai regimi di pagamento diretto o alle misure di sviluppo rurale che rientrano nell’ambito del sistema integrato;
b)
le sanzioni di cui al titolo IV, capo II, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 si applicano all’importo totale dei pagamenti da erogare al beneficiario interessato, a norma dell’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013, che non sono soggetti alle riduzioni, ai rifiuti, alle revoche o alle sanzioni di cui alla lettera a).
Le riduzioni, i rifiuti, le revoche e le sanzioni di cui al primo comma si applicano in conformità all’ del presente regolamento, ferme restando le sanzioni supplementari previste da altre disposizioni unionali o dalla normativa nazionale.
Storico versioni
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