Art. 3

Ritiro di domande di aiuto, domande di sostegno, domande di pagamento e altre dichiarazioni

In vigore dal 17 lug 2014
Ritiro di domande di aiuto, domande di sostegno, domande di pagamento e altre dichiarazioni 1.   Una domanda di aiuto, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un’altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tale ritiro è registrato dall’autorità competente. Uno Stato membro che si avvale delle possibilità previste all’, paragrafo 3, può disporre che la comunicazione alla banca dati informatizzata degli animali di un animale che non si trova più nell’azienda possa sostituire il ritiro scritto. 2.   Se l’autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al paragrafo 1 o se l’autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze. 3.   I ritiri di cui al paragrafo 1 riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi.
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