Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 17 lug 2014
Campo di applicazione
Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda:
a)
le comunicazioni che gli Stati membri devono effettuare alla Commissione in conformità ai loro obblighi di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione;
b)
i controlli amministrativi e in loco che devono essere svolti dagli Stati membri per quanto riguarda il rispetto di criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi;
c)
il livello minimo dei controlli in loco nonché l’obbligo di aumentare tale livello o la possibilità di ridurlo;
d)
la comunicazione di relazioni relative alle verifiche e ai controlli svolti e dei relativi risultati;
e)
le autorità competenti per l’esecuzione dei controlli di conformità nonché il contenuto di tali controlli;
f)
le misure di controllo specifiche e i metodi per la determinazione del tenore di tetraidrocannabinolo nella canapa;
g)
l’istituzione e il funzionamento di un sistema di controllo delle organizzazioni interprofessionali riconosciute ai fini del pagamento specifico per il cotone;
h)
i casi in cui le domande di aiuto e le domande di pagamento o qualsiasi altra comunicazione, domanda o richiesta possono essere corrette e adattate dopo la loro presentazione;
i)
l’applicazione e il calcolo della revoca parziale o totale dei pagamenti;
j)
il recupero degli importi indebitamente erogati e le relative sanzioni nonché il recupero dei diritti all’aiuto indebitamente assegnati e l’applicazione degli interessi;
k)
l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative;
l)
la definizione delle inadempienze di scarsa rilevanza;
m)
le domande di aiuto e le domande di pagamento, nonché le domande di diritti all’aiuto, compreso l’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, le prescrizioni in merito alle indicazioni minime che devono figurare nelle domande, le disposizioni per la modifica o il ritiro delle domande di aiuto, l’esenzione dall’obbligo di presentare una domanda di aiuto e le disposizioni che consentono agli Stati membri di seguire procedure semplificate;
n)
lo svolgimento dei controlli volti a verificare l’adempimento degli obblighi nonché l’esattezza e la completezza dei dati contenuti nelle domande di aiuto o di pagamento, comprese norme sulle tolleranze delle misurazioni per i controlli in loco;
o)
le specifiche tecniche necessarie ai fini dell’attuazione uniforme del titolo V, capo II, del regolamento (CE) n. 1306/2013;
p)
la cessione di aziende;
q)
il pagamento di anticipi;
r)
lo svolgimento dei controlli relativi agli obblighi di condizionalità, tenendo conto della partecipazione degli agricoltori al sistema di consulenza aziendale e a un sistema di certificazione;
s)
il calcolo e l’applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti degli obblighi di condizionalità, anche per quanto riguarda i beneficiari costituiti da un’associazione di persone.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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