Art. 55
Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole
In vigore dal 17 lug 2014
Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole
Per le operazioni di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 1305/2013, l’autorità competente verifica la conformità con il requisito secondo cui le autorità o gli organismi selezionati per prestare consulenza sono dotati di adeguate risorse e la procedura di selezione ha rispettato la normativa sugli appalti pubblici come prescritto all’, paragrafo 3, di detto regolamento. Tali verifiche sono effettuate tramite controlli amministrativi e controlli in loco a campione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2014:809:oj#art-55