Art. 56

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

In vigore dal 17 lug 2014
Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari Per quanto riguarda la misura di cui all’ del regolamento (UE) n. 1305/2013, l’autorità competente può avvalersi, se del caso, di prove ricevute da altri servizi, enti o organizzazioni per verificare l’osservanza degli obblighi e dei criteri di ammissibilità. Tuttavia, l’autorità competente assicura che tali servizi, enti o organizzazioni rispondano a norme sufficienti ai fini del controllo della conformità dei criteri di ammissibilità e degli obblighi. A tal fine l’autorità competente esegue controlli amministrativi e controlli in loco a campione.
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Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (Art. 56 Regolamento (UE) 2014/809) — Testo vigente | Portale Normativo