Art. 58

Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori

In vigore dal 17 lug 2014
Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori Per la misura di cui all’ del regolamento (UE) n. 1305/2013 gli Stati membri riconoscono l’associazione di produttori dopo averne verificato la conformità con i criteri di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo e con la normativa nazionale. Dopo il riconoscimento, l’autorità competente verifica che continuino ad essere rispettati i criteri di riconoscimento e il piano aziendale di cui all’, paragrafo 2, del suddetto regolamento tramite controlli amministrativi e, almeno una volta nel corso del periodo quinquennale, tramite un controllo in loco.
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