Art. 54
Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
In vigore dal 17 lug 2014
Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
L’autorità competente verifica la conformità con il requisito che gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione dispongano delle capacità adeguate, come previsto all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013. L’autorità competente verifica il contenuto e la durata dei programmi di scambi e visite nel settore agricolo e forestale a norma dell’, paragrafo 5, di detto regolamento. Tali verifiche sono effettuate tramite controlli amministrativi e controlli in loco a campione.
Storico versioni
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