Art. 52

Controlli ex post

In vigore dal 17 lug 2014
Controlli ex post 1.   Sono realizzati controlli ex post su operazioni connesse a investimenti per verificare il rispetto degli impegni contemplati dall’ del regolamento (UE) n. 1303/2013 o descritti nel programma di sviluppo rurale. 2.   I controlli ex post coprono, per ogni anno civile, almeno l’1 % della spesa FEASR per le operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al paragrafo 1 e per le quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR. Sono considerati solo i controlli svolti entro la fine dell’anno civile in questione. 3.   Il campione di operazioni da sottoporre ai controlli di cui al paragrafo 1 si basa su un’analisi dei rischi e dell’impatto finanziario delle varie operazioni, tipi di operazioni o misure. Una percentuale compresa tra il 20 e il 25 % del campione è selezionata a caso.
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Controlli ex post (Art. 52 Regolamento (UE) 2014/809) — Testo vigente | Portale Normativo